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Che cosa è l’autocertificazione?
E' una dichiarazione che
l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e
qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i
concessionari ed i gestori di pubblici servizi.
Nel rapporto con un soggetto
privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità
di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può
sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Quali sono
le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni:
L'art. 2 della Legge 15/68
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può ricorrere
all'autocertificazione:
-
La data e luogo di nascita
-
La residenza
-
La cittadinanza
-
Il godimento dei diritti
politici
-
Lo stato di celibe, coniugato
o vedovo
-
Lo stato di famiglia
-
L'esistenza in vita
-
La nascita del figlio
-
Il decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente
-
La posizione agli effetti
degli obblighi militari
-
L'iscrizione in albi o elenchi
tenuti dalla P.A.
L'art. 1 c. 1 del D.P.R. 403/98
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione
e contempla i seguenti casi:
-
Titoli di
studio acquisiti
-
Qualifiche
professionali
-
Esami
sostenuti universitari e di stato
-
Titoli di
specializzazione
-
Titoli di
abilitazione
-
Titoli di
formazione
-
Titoli di
aggiornamento
-
Titoli di
qualificazione tecnica
-
Situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
-
Assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
-
Codice
fiscale
-
Partita IVA
-
Qualsiasi
dato dell'anagrafe tributaria
-
Stato di
disoccupazione
-
Qualità di
pensionato e categoria di pensione
-
Qualità di
studente
-
Qualità di
casalinga
-
Qualità
legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili
-
Iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
-
Adempimento o
meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art. 77 del
D.P.R. 237/64 come modificato dall'art. 22 della L. 958/86
-
Assenza di
condanne penali
-
Qualità di
vivenza a carico
-
Tutti i dati
a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile
Quali
sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
-
Tutti gli
stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4 L. 15/68 e art. 2
c. 1 D.P.R. 403/98). Queste dichiarazioni possono essere presentate
anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato
in presenza del dipendente addetto (art. 3 c. 1 D.P.R. 403/98). che
siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di
cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4 L.
15/68 e art. 2 c. 1 D.P.R. 403/98). Queste dichiarazioni possono essere
presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3 c. 1 D.P.R.
403/98).
-
Tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta
conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri
soggetti (art. 2 c. 2 D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva
riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione
è conforme all'originale (art. 2 c. 2 D.P.R. 403/98). di cui il
dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche
quando riguardano altri soggetti (art. 2 c. 2 D.P.R. 403/98).
Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto
che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art. 2 c. 2
D.P.R. 403/98).
Qual'è la validità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?
-
I certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti
personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata
-
Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 2
c. 3 L. 127/97).
-
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà per i casi suindicati dall'art. 2 e 4
della L. 15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono (art. 6 c. 1 D.P.R. 403/98)
Quali sono i casi
in cui è prevista solo l'autocertificazione?
-
Per i
certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le
iscrizioni a SCUOLE e UNIVERSITÀ;
-
Per i
certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi
titolo, negli uffici della MOTORIZZAZIONE CIVILE
-
Per i
certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e
dai registri demografici richiesti dai COMUNI per i procedimenti di loro
competenza (art. 1 c. 2 D.P.R. 403/98)
Come si può fare
l'autocertificazione?
Per le
dichiarazioni sostitutive dei certificati:
-
scrivendo su
carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità
(non è necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando
dichiarazioni sostitutive;
-
trasmettendo
documenti, atti e certificati per fax, per posta o mezzo telematico ed
informatico, alle amministrazioni pubbliche.
Per le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
-
dichiarando
fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro
funzionario incaricato dal sindaco (art. 4 L. 15/68);
-
dichiarando
stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e
non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente
all'istanza e sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente
addetto (art. 3 c. 1 D.P.R. 403/98);
-
qualora si
tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili
da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga
necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, è possibile
inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati
di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti
telematici ed informatici (art. 2 c. 3 DPR 403/98). Le amministrazioni
hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la
necessaria documentazione.
-
per chi
partecipa ai concorsi pubblici non è prevista più la presentazione di
copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la
conformità all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art. 3
c. 5 L. 127/97).
Come si
presenta una copia autentica di un documento?
L'autenticazione di un documento
può esser fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente
competente a ricevere la documentazione esibendo l'originale senza obbligo
di depositarlo presso l'amministrazione. Naturalmente la copia autentica
va usata solo per il procedimento in corso (art. 14 L. 15/68 e art. 3 c. 4
D.P.R. 403/98).
Dove reperire i
moduli per l'autocertificazione?
Presso le amministrazioni che
sono tenute a procedere alla revisione della modulistica per
l'autocertificazione e per le istanze, inserendovi il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 15/68 (art. 6 c. 2 e 3
D.P.R. 403/98). Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre
possibile autocertificare su carta semplice.
Quando l'autocertificazione non
è ammessa?
Per i certificati MEDICI,
SANITARI, VETERINARI, DI ORIGINE, DI CONFORMITA' ALL'UNIONE EUROPEA,
MARCHI, BREVETTI (art. 10 c. 1 D.P.R. 403/98). I certificati medici e
sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività
sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con
validità di un intero anno scolastico (art. 10 c. 2 D.P.R. 403/98).
Quali
sono i casi in cui le amministrazioni non devono più chiedere i
certificati al cittadini?
-
Quando si
tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano cambiamenti
dello stato civile (art. 9 c. 1 D.P.R. 403/98).
-
Quando si
tratta di tutti i dati contenuti in un documento di riconoscimento
presentati dall'interessato (art. 3 c. 1 L. 127/97).
-
Quando il
responsabile del procedimento accerta d'ufficio fatti e qualità che
l'amministrazione è tenuta a certificare (art. 18 L. 241/90).
-
In tutti i
casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso
l'amministrazione competente (art. 7 c. 2 D.P.R. 403/98).
-
Quando il
cittadino non intende o non è in grado di utilizzare
l'autocertificazione ed i certificati risultano da albi o da pubblici
registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 7 c. 1 D.P.R.
403/98).
Quando
l'amministrazione puoi acquisire d'ufficio i documenti?
Quando le amministrazioni
ritengono necessario acquisire degli estratti diversi da fatti relativi a
cambiamento di stato civile, per particolari motivi inerenti alle proprie
finalità (art. 9 c. 2 D.P.R. 403/98).
La trasmissione di dati tra le
amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi informatici e
telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone (art. 2
c. 5 L. 127/97).
Che
succede per coloro che non sanno o non possono firmare una dichiarazione?
L'amministrazione dovrà
accertare l'identità del dichiarante e menzionare la causa
dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione (art. 4 D.P.R. 403/98)
Le
modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai cittadini
stranieri?
-
Per i
cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini italiani (art. 5 D.P.R. 403/98).
-
I cittadini
extra comunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui al c. 1 solo qualora si tratti di comprovare stati,
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani (art. 5 D.P.R. 403/98).
Quali
sono le sanzioni per i cittadini?
Se le amministrazioni hanno
dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare
i controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 26 L. 15/68). Il dichiarante inoltre decade dai
benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di
dichiarazioni non veritiere (art. 11 c. 3 D.P.R. 403/98).
Quali
sono le iniziative per la corretta applicazione delle norme in materia di
autocertificazione?
-
Le
amministrazioni procedono, attraverso controlli a campione, a verificare
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. procedono, attraverso
controlli a campione, a verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
-
Gli uffici di
controllo interno delle amministrazioni accertano la corretta
applicazione delle norme sull'autocertificazione. accertano la corretta
applicazione delle norme sull'autocertificazione.
-
Le Prefetture
sensibilizzano e promuovono l'applicazione del regolamento con l'ausilio
dei comitati provinciali della pubblica amministrazione. sensibilizzano
e promuovono l'applicazione del regolamento con l'ausilio dei comitati
provinciali della pubblica amministrazione.
-
L'Ispettorato
di controllo istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica
controlla il rispetto delle norme sull'autocertificazione. istituito
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica controlla il rispetto
delle norme sull'autocertificazione.
-
L'osservatorio permanente sull'applicazione della L. 127/97 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce pareri su specifici
quesiti e problematiche. sull'applicazione della L. 127/97 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce pareri su specifici
quesiti e problematiche.
Quali
sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano
l'autocertificazione?
L'impiegato responsabile incorre
nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:
-
quando non
accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art. 3 c. 4 L. 127/97);
-
quando non
accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo
della produzione di atti di notorietà (art. 3 c. 3 DPR 403/98);
-
quando
rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7
c. 5 D.P.R. 403/98).
Quali
sono i principali riferimenti normativi?
-
Legge n. 15/68
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme" "Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autenticazione di firme"
-
Legge n. 241/90
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti" "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti"
-
Legge n. 675/96
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali" "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali"
-
Legge n. 127/97
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo"
-
Legge n. 191/98
"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio
199 7, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni,
Disposizioni in materia di edilizia scolastica" "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 199 7, n. 127,
nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di
lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, Disposizioni in
materia di edilizia scolastica"
-
D.P.R. n. 403/98
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio
199 7, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative" "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 199 7, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative"
-
Circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5.2.1999, n. 1.1.26/10888/9.84
"Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 75 del 24
novembre 1998" "Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2
75 del 24 novembre 1998"
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Circolare del
Ministero della Pubblica Istruzione del 22.12.1998, n. 489 prot. n. 34304/BL
"Modulistica per iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15 maggio 1997 n. 127,
Legge 16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403"
"Modulistica per iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15 maggio 1997 n. 127,
Legge 16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403"
-
Circolare del
Ministero dell'Interno del 2.2.1999, n. 2 "Decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative" "Decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
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Circolare del
Ministero di Grazia e Giustizia del 22.2.1999, n. 1/50-FG-40/97U887
"Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni
amministrative" "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle
certificazioni amministrative"
Quali sono le disposizioni normative abrogate?
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L'art. 27
della L. 15/68 che escludeva l'autocertificazione per i documenti
necessari alla presentazione del matrimonio e per i concorsi per le
carriere statali;
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L'art. 77
ultimo comma D.P.R. n. 237/64 come modificato dall'art. 22 della L. 958/86
che escludeva l'autocertificazione della situazione relativa agli
obblighi militari valida anche ai fini dei pubblici concorsi;
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L'art. 24
della L. 114/77 che escludeva l'utilizzo dell'autocertificazione della
situazione reddituale o economica anche ai casi in cui viene utilizzata
ai fini di concessioni di benefici e vantaggi tributari previsti da
leggi speciali;
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L'art. 3 della
L. 15/68 ed il D.P.R. n. 130/94 che elimina le dichiarazioni
temporaneamente sostitutive;
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L'art. 20
della L. 15/68 che elimina la necessità di testimoni nei casi di
impedimento del singolo a ricorrere all'autocertificazione;
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L'art. 26,
penultimo comma della L. 15/68 che elimina l'ammonimento orale del
pubblico ufficiale, la cui formula ora è inserita nei moduli predisposti
dalle amministrazioni.
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